
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali informa sulle nuove disposizioni relative al salario soggetto a obbligo contributivo e alle prestazioni dei datori di lavoro. Gli adeguamenti riguardano dividendi asimmetrici, agevolazioni di terzi, sussidi in caso di malattia o infortunio, regali in natura e assunzione dei costi di formazione.
Dividendi asimmetrici: valutazione in due fasi
A determinate condizioni, i dividendi e le distribuzioni analoghe derivanti dall’utile netto di una persona giuridica ai lavoratori con diritti di partecipazione sociale sono in parte considerati come salario determinante. Se i dividendi non vengono corrisposti proporzionalmente ai diritti di partecipazione dei collaboratori, è ora prevista una procedura in due fasi:
determinare la quota di prestazione lavorativa: la parte dei dividendi che rappresenta un’indennità per il lavoro individuale è considerata salario determinante;
verificare i dividendi residui: successivamente si valuta se anche l’importo residuo vale in parte come salario.
Agevolazioni di terzi: adeguamento alla prassi fiscale 2026
Le agevolazioni concesse dal datore di lavoro su prodotti o servizi di fornitori terzi (ad es. agevolazioni per l’abbonamento del cellulare o ai trasporti pubblici) in futuro saranno esentate dall’obbligo contributivo:
fino al 20% per prestazione e
fino a un massimo di 600 CHF all’anno
Se l’agevolazione supera tali limiti, l’importo eccedente è considerato salario soggetto all’obbligo contributivo.
Sussidi per le indennità giornaliere di malattia e infortunio
Se il datore di lavoro continua a versare il salario durante l’assenza di un collaboratore, si applicano le seguenti regole:
l’obbligo contributivo sussiste nella misura in cui questi sussidi integrano le prestazioni assicurative;
se il sussidio viene calcolato in modo che il collaboratore riceva un importo non superiore a quello che riceverebbe in caso di piena capacità lavorativa, i contributi sono dovuti solo sul sussidio corrispondentemente ridotto.
Limite di esenzione superiore per i regali in natura
Il limite esente da contributi per i regali in natura sale a 600 CHF all’anno e comprende:
sussidi per esami (ad es. diploma di tirocinio, esami di perfezionamento professionale) – fino a 600 franchi per esame
regali in natura per eventi speciali (ad es. Natale, riconoscimenti) – fino a 600 franchi all’anno
Importante:
restano soggetti all’obbligo contributivo:
i regali in oro e argento (compresi lingotti e monete)
i regali in contanti.
Costi di formazione assunti da nuovi datori di lavoro
Se i sussidi per la formazione o il perfezionamento sono versati dal datore di lavoro, fanno parte del salario determinante, a meno che la formazione o il perfezionamento non siano in stretta relazione con l’attività professionale del beneficiario. Una prestazione si considera fornita dal datore di lavoro anche se:
non sussiste ancora un rapporto di lavoro, ma la persona è legalmente obbligata ad iniziarlo in un secondo momento, oppure
il nuovo datore di lavoro si assume i costi di una formazione già conclusa.